Preciso, a scanso di inutili e fastidiose polemiche, che la mia intenzione non è supportare una posizione ideologica in merito alla questione "no-kill/salvaguardia ambiente" (posizione che ovviamente ho, ma non influisce minimamente sul giudizio giuridico-tecnico che sto per proporvi), bensì quella di tutelare gli utenti da teorie giuridiche a mio parere fuorvianti e pericolose, in ogni caso quantomeno poco argomentate e dunque di utilità fortemente dubbia. Preciso inoltre che io mi limito a commentare il dettato del vademecum, dunque non posso escludere a priori che per altri percorsi validi giuridicamente si possa giungere alle conclusioni a cui giunge il vademecum, il quale tuttavia vi giunge attraverso un percorso logico ricco di errori grossolani e imprecisioni. Colgo infine l'occasioe per ripetere come sempre che i miei post non sono consulenze, ma solo opinioni tecniche.
Il vademecum in oggetto prende le mosse da tre punti consequenzialmente connessi:
1- La legge di riferimento impone di non reimmettere i siluri in acqua se pescati, inoltre prevede che vadano trasportati in appositi centri di stoccaggio.
2- Poichè i centri di stoccaggio sono in molti casi inesistenti o inoperativi, dovendo rispettare la legge regionale, mi trovo a ricorrere a sistemi che violano altre norme di legge statali e addirittura penali. Io perciò, per non rischiare di commettere reato, sono giustificato nel violare la legge sulla pesca.
3- A questo proposito vi forniamo un elenco di motivazioni difensive da opporre alla guardia o in un eventuale ricorso al verbale, qualora questa vi indichi delle modalità di eliminazione del pescato alternative a quella dei centri di stoccaggio.
Ecco la mia opinione in merito, partendo dal punto "3" e risalendo fino all' "1", per poi concludere con alcune precisazioni specifiche:
3- l'elenco di risposte possibili, con tanto di riferimenti normativi, non è per nulla risolutivo, poichè basta che una sola delle modalità tra quelle da esso indicate o anche un'altra non considerata nell'elenco sia concretamente attuabile e siamo punto a capo. In parole povere, se io dico che non posso bruciare il pesce ne abbandonarlo sulla sponda, lui mi puo' dire di portarmelo a casa farlo a pezzi e buttarlo nella spazzatura: se questo è fattibile io sono punto e a capo, si capisce cosa intendo? Inoltre l'elenco è in molti punti fondato su argomentazioni deboli che esprimono un punto di vista del redattore del vademecum (perlatro esplicitamente schierato), non supportato da sufficienti argomenti giuridici (es. sentenze coerenti al punto di vista interpretativo proposto).
Vi faccio un esempio: il redattore del vademecum offre un'interpretazione del concetto di inquinamento di cui all'art. 2 del D. Lgs. 372/1999, al fine di sostnere che abbandonare ad es. la carcassa del pesce sulla riva integri una di quelle ipotesi di cui si occupa la norma e dunque necessiterebbe di autorizzazione. Il fondamento di tale interpretazione è tuttavia dato per implicito e contenuto in un laconico "..sicuramente.." (??) Sicuramente per chi? Il diritto non è filosofia! O si citano riferimenti autorevoli (norme, sentenze, dottrina) o è come non dire nulla.
Altro esempio: il resattore cita il titolo nuovo del codice penale che sanziona i delitti contro il "sentimento verso gli animali" (OT: una delle norme più cretine e antiquate, pur se nuova, del nostro ordinamento.. Perchè ci vorrebbe un titolo del c.p. che riconosca loro la soggettività che ormai la coscienza sociale da per scontata e che quindi sanzioni i delitti "contro gli animali" e non contro il "sentimento verso...", tutelandoli solo in quanto oggetto di pietà di noi umani.. Va beh) Dicevamo, citando questo titolo cita anche l'articolo 19 ter il quale esclude dall'ambito di applicazione di quel titolo (ossia rende non punibili) le condotte previste da specifiche norme su caccia, pesca ecc... A questo punto inserisce nuovamente, il redattore, una sua personalissima interpretazione non validata da riscontri giuridici precisi secondo cui, se non si uccide il pesce per mangiarlo, si sta fuori dall'ambito del 19 ter e quindi si rischia di essere puniti per maltrattamento degli animali
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Ultimo esempio:molto pericoloso a mio parere è il cavillo proposto in merito alla detenzione del pesce vivo. Sostanzialmente il vademecum sostiene che nessuna guardia puo' obbligarci ad uccidere il pescato immediatamente sotto i suoi occhi poichè trattenerlo vivo non implichi necessariamente il rilascio. Allo stesso modo dunque un poliziotto non potrebbe impedirmi immediatamente di rilasciare una merce sottratta senza pagare da un supermercato, poichè questo non implica necessariamente che io non ritorni a restituirla o a pagare? Molto molto opinabile...
2- Quanto ai centri di stoccaggio, molto brevemente, a me pare che leggendo la delibera della giunta l'obbligo di trasferimento delle catture in tali centri si riferisca (poichè dice "... catturato secondo le modalità precedentemente esposte..", e precedentemente parla proprio delle iniziative della p.a. su larga scala diciamo) ai pesci catturati dalla provincia o dal comune ecc.. in ambito di iniziative su larga scala. Non invece al singolo pescatore.
1- In ultimo il colpo di scena! L'argomento fondamentale che apre la strada a tutto l'elenco è l'assunzione secondo cui io per rispettare le leggi sulla pesca dovrei violare la legge penale e dunque sono giustificato (per tutelarmi) a non rispettarle...
In pratica il ragionamento che fa chi ha scritto il vademecum è: C'è una legge sulla pesca che mi dice di fare "x" (dove "x" = uccidere il pesce), però c'è una legge penale che mi vieta di fare un genere di cose tra le quali puo' essere inclusa anche "x". Allora se io rispetto a legge sulla pesca e faccio "x", poi questi mi mettono in gabbia perchè facendo "x" ho violato la legge penale. Quindi che faccio? Se arriva la guardia e mi sgrida perchè non faccio "x", io le dico che non lo faccio per non farmi mettere in gabbia. E ho la scusa per non uccidere il pesce.
Chiaro il ragionamento di base del vademecum? Ok, però....
TA-DAN! Art. 51 C.P. "L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità". Ossia? Ossia è esattamente il contrario di ciò che afferma il vademecum: dal momento che una norma di legge o un'ordine della p.A. vi impone di compiere quella data attività (uccidere il pesce) voi non siete punibili ai sensi di nessuna legge penale. Mancando questo presupposto fondamentale, tutto il percorso logico del vademecum crolla. Io non posso più dire alla guardia "eh, ma io non posso rispettare la legge sulla pesca perchè rispettandola commetto reato" perchè in realtà non è così. Non è così perchè l'art. 51 ci dice che se noi ci stiamo comportando in un certo modo perchè ce lo impone una legge (nel nostro caso quella sulla pesca) o un ordine della pubblica autorità, noi non rischiamo nulla penalmente. E quindi niente più scusa per non uccidere il pesce.
Un rilievo a parte (che dimostra anche la tecnicità non pretestuosa della mia analisi) è quello riguardante l'invaldità (loro la chiamano irregolarità ma se così fosse non ci aiuterebbe per nulla) dei verbali nel caso in cui non riportino l'indicazione degli organi a cui è possibile far ricorso. Su ciò non ho approfondito ma mi pare verosimile. tuttavia andrebbe ponderato caso per caso, per esempio accertandosi che tali informazioni necessarie alla vostra difesa non vi siano fornite validamente in altre modalità ecc...
Sono stato prolisso ma era giusto, per rispetto, essere precisi nelle critiche e fornire dati e riscontri.
Spero di esservi stato utile e di non urtare nessuno! A presto!
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P.S. dimenticavo di precisare, per chi non leggesse con attenzione adeguata il link del vademecum, che tale scritto non è opera dell'utente (Walter) che noi tutti conosciamo e apprezziamo, lui semplicemente lo riportava da un sito. Ne approfitto per fare l'ovvia precisazione che non c'è polemica nei confronti del post che riportava l'elenco, semplicemente mi domandano se secondo me quello che c'è scritto lì è valido, e io rispondo che secondo me non lo è
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Questo post è stato modificato da Dario7: 30 November 2011 - 13:13 PM