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Postato 31 March 2012 - 09:55 AM
Postato 31 March 2012 - 10:38 AM
Postato 31 March 2012 - 10:49 AM
vediamo prima il testo della sentenza, fermo restando che comunque in italia una sentenza, per quanto della cassazione, non è un precedente vincolante ma solo un'eventuale guida all'interpretazione della legge da parte del giudice ordinario (come d'altronde tu saprai meglio di me) al quale soltanto spetta di decidere se un dato articolo del codice è applicabile o meno a una data fattispecie.
se dovessimo basarci sugli articoli giornalistici staremmo freschi!
ciao
leo
Questo post è stato modificato da Dario7: 31 March 2012 - 10:50 AM
Postato 11 April 2012 - 00:15 AM
Postato 11 April 2012 - 08:15 AM
vedo che il tema non appassiona più di tanto
Postato 11 April 2012 - 09:00 AM
Postato 11 April 2012 - 11:42 AM
Postato 11 April 2012 - 13:07 PM
Postato 11 April 2012 - 16:01 PM
vedo che il tema non appassiona più di tanto
condivido quello che dici, l'interpretazione della cassazione pur non essendo vincolante è comunque la più autorevole e di conseguenza diventa arduo farne prevalere un'altra. tuttavia alla base deve esserci un'analogia con il caso per il quale si è espressa la cassazione, e questo viene valutato in primo grado, no? se il giudice ritiene che non sia configurato il maltrattamento l'interpretazione in questione diventa automaticamente non applicabile.
a scanso di equivoci, comunque, non sono un leguleio, è solo che mi piace molto il diritto
ciao
leo
Postato 11 April 2012 - 16:15 PM
Postato 11 April 2012 - 16:25 PM
Io ho votato la n. 3. Non ho letto la sentenza, ed il messaggio introduttivo di Dario non mi fa capire l'ambito e lo spirito della stessa. Come qualcuno ha detto, un'interpretazione molto restrittiva potrebbe significare che d'ora in poi caccia e pesca a livello sportivo sono proibite. Oppure potrebbe essere uno strumento utile contro i maledetti che veramente non hanno il minimo rispetto per gli esseri viventi (vedi i cretini che facevano esplodere i carassi con i petardi, le trote decapitate ecc.). Spero solo che si scelga la via del buon senso.
Questo post è stato modificato da Dario7: 11 April 2012 - 16:27 PM
Postato 11 April 2012 - 16:52 PM
Questo post è stato modificato da Dario7: 11 April 2012 - 16:55 PM
Postato 13 April 2012 - 18:05 PM
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Postato 13 April 2012 - 18:27 PM
"[...] 2. E' di tutta evidenza, perchè lo si desume dal tenore letterale della disposizione, come correttamente osservato in ricorso, che l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.
Come osservato in dottrina, infatti, la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perchè considerate socialmente adeguate al consesso umano.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare, con riferimento alla disciplina sulla caccia, che costituisce ipotesi di sevizia configurante maltrattamento l'utilizzazione come richiamo per la caccia di una cesena viva, imbracata con una cordicella e costretta mediante strattoni a levarsi in volo per poi ricadere pesantemente al suolo o su un albero e che l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con tali modalità che, se anche non vietate espressamente dalla L. n. 157 del 1992, debbono ritenersi illecite, non costituisce alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia cui si riferisce l'art. 19 ter disp. coord. c.p. (Sez. 3 n. 46784, 21 dicembre 2005). [...]"
Quello sopra riportato è un estratto della pronuncia di cui si discute in questo post e che ho ritrovato su una banca dati. Purtroppo sono servizi a pagamento e quindi non penso sia possibile ripostarvi tutta la sentenza, cosa tuttavia che non penso avrebbe grandissima utilità perchè leggere l'intera pronuncia non è agevole e comunque in questo stralcio è contenuta tutta la parte in cui la Cassazione si esprime in generale e che riguarda dunque anche il nostro caso, andando avanti infatti la Suprema Corte si concentra sull'attività circense che a noi interessa poco. Ho sottolineato io i passaggi che mi sembravano salienti.
- Vediamo di capire cosa dicono i giudici. Dunque: la norma in oggetto, il 544 bis e ss., dice che è punibile chi senza necessità o per crudeltà maltratta gli animali eccetto che nei casi di attività particolari disciplinate da leggi speciali (tra cui caccia e pesca). Qualcuno deve aver pensato bene che la norma significasse che in quegli ambiti ci fosse una impunità totale. Cioè se sto pescando, per esempio, io posso anche divertirmi a inchiodare i pesci agli alberi e nessuno mi puo' dir nulla. I giudici invece chiariscono che non è così.
- L'esclusione, che esiste ancora, vale solo per le attività specifiche indicate e disciplinate dalle leggi. Cioè nel nostro caso se la legge dice (e lo dice) che io posso tirare fuori la trota dall'acqua e farla secca per portarmela a casa, io non sono punibile. La legge però non mi autorizza in nessun modo a infilarle in gola un minicicciolo acceso, in questo caso sono punibile. (Il problema di fondo, mi sa, era che in sostanza c'era chi sosteneva che le norme in questione fossero applicabili solo agli animali più classicamente considerati da compagnia come cani e gatti, quindi adesso gli è stato detto che non è così.)
- L'esempio che vi ho riportato (la sentenza ne riportava un altro molto simile) dimostra che cosa si intende. Questi erano autorizzati ad andare a caccia ed accoppare gli uccelli perchè la legge sulla caccia lo permette, però non erano autorizzati a legare un uccello e sbatterlo per terra per farlo cantare come richiamo per gli altri. Ok?
A questo punto io mi chiedo.. La pesca col vivo è permessa anche esplicitamente dalle leggi regionali, per cui dubito che allo stato attuale delle cose uno possa essere penalmente punito perchè la pratica. Però per coerenza ha senso di esistere? Legare l'uccello e sbatterlo a terra è più crudele di infliare un amo in un pesce vivo e lanciarlo in acqua sperando che un luccio o altro lo trancino a metà restando attaccati all'amo? Mah... E in ogni caso, ha senso o è discriminatorio punire penalmente uno che usa come esca un uccello e non dire nulla ad uno che usa come esca un pesce? Mah...
Postato 16 April 2012 - 16:42 PM
Walter, dici così per la sentenza o per la mia riflessione a margine? Preciso che la mia riflessione va presa per com'è, ossia una riflessione basata sulla coerenza, non sul mio essere d'accordo o meno. Io ho solo detto che se è vero che da una parte questa "novità" giurisprudenziale non potrà vietare a nessuno di pescare, dall'altra potrebbe (per coerenza) portare ad escludere determinate pratiche che non hanno nulla di diverso nella loro natura da quelle che i giudici hanno condannato nella sentenza sopra... A me piacerebbe che ti esprimessi invece perchè ho avuto modo di confrontarmi con te altre volte e penso che tu sia una persona la cui opinione vale la pena di essere ascoltata (e penso anche che tu volendo sia perfettamente in grado di esprimerti anche duramente anche senza usare espressioni da censura)avrei qualcosa da dire ma non lo dico per non dover autobannarmi
mi va bene rispetto per gli animali, ma cum grano salis.
Convengo che la pesca col vivo sia discutibile: non mi nascondo l'ho praticata. Ma ragionando in questi termini, pensate cha ad una camola o ad un lombrico o ad un bigattino faccia piacere essere infilzati su un amo?
Sicuramente il discorso si articola considerando la stato evolutivo dell'"animale" che usiamo come esca e credo si poter affermare che la sofferenza dell'animale sia legata alla complessità del suo sistema nervoso, ma diventa difficile mettere dei paletti che mettano in rapporto il tipo di sofferenza inflitto alla complessità del sistema nervoso del soggetto.
Secondo me nell'ambito di un giudizio in materia non è prevedibile che tipo di sentenza possa venire fuori: molto dipende dall'orientamento dei giudici
Postato 17 April 2012 - 00:13 AM
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Postato 17 April 2012 - 02:14 AM
Questo post è stato modificato da ale-64: 17 April 2012 - 02:15 AM
Postato 17 April 2012 - 12:36 PM
Postato 17 April 2012 - 15:15 PM
Prima di tutto mi sono accorto che nell'ultimo post ho scritto una bestialità ortografica... C'è un "sarebbe" al posto di un "fosse", se mi ricordo bene.
Poi, penso anche io che vietare il C&R sia una mossa ridicola perchè la necessità non la si puo' identificare col semplice fatto che uno mangi i pesci dopo averli pescati. Se si considera attività non necessaria il C&R allora deve essere allo stesso modo considerata non necessaria l'attività di pesca di chiunque (a parte la pesca professionale) non dimostri che lo fa perchè altrimenti non potrebbe mangiare, cosa che ritengo sia pressochè impossibile, soprattutto nelle acque interne.
Praticare il C&R a mio parere (senza fanatismi) è un passo avanti, non indietro. SI rischierebbe di ottenere un effetto contrario a quello voluto.
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